Servizio Procedimento di iscrizione nell anagrafe della popolazione residente

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Procedimento di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente (Apr) di cittadino italiano o straniero, a seguito di trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero.


A chi è rivolto

. La dichiarazione di cambio di residenza può essere presentata dalle cittadine e dai cittadini:

·italiani iscritti nell’anagrafe di un altro Comune italiano all'Aire - Anagrafe degli italiani residenti all’estero (di Benevento o di altro Comune) o cancellati per irreperibilità;

·appartenenti all'Unione europea, attualmente residenti in altro Comune italiano;

·appartenenti a Stato terzo (extra Unione europea) residenti in altro Comune italiano o cancellati per irreperibilità.

Descrizione

La residenza è definita come il luogo in cui una persona ha dimora abituale, cioè vive in modo stabile e duraturo. Il domicilio è invece il luogo in cui una persona stabilisce i suoi affari e interessi e non ha nessuna rilevanza per l'anagrafe.

La dichiarazione di residenza deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione secondo una delle modalità sotto indicate.

L’inadempimento degli obblighi anagrafici prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (cosiddetta legge anagrafica):“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro”.

Come fare

La dichiarazione di residenza deve essere presentata secondo una delle modalità sotto indicate.

La dichiarazione di residenza può essere trasmessa, alternativamente, attraverso una sola delle seguenti modalità:

·online tramite il portale Anpr (scelta consigliata);

·di persona,

·con raccomandata, o pec.

Cosa serve

·per agevolare l'attività istruttoria, copia del titolo che consente di disporre dell’alloggio ad esempio: il contratto di locazione, il contratto di comodato o l'atto di proprietà debitamente registrati ed, in caso di alloggio di edilizia pubblica, il verbale di assegnazione o il contratto di locazione o l'autorizzazione all'ospitalità temporanea. In mancanza di contratto formale, si invita comunque a produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà compilata e sottoscritta dal proprietario dell’alloggio e accompagnata da copia del documento d'identità di quest'ultimo.

  • copia del titolo che consente di disporre dell’alloggio ad esempio: il contratto di locazione, il contratto di comodato o l'atto di proprietà debitamente registrati ed, in caso di alloggio di edilizia pubblica, il verbale di assegnazione o il contratto di locazione o l'autorizzazione all'ospitalità
  • In mancanza di contratto formale, si invita comunque a produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà compilata e sottoscritta dal proprietario dell’alloggio e accompagnata da copia del documento d'identità di quest'ultimo.

Cosa si ottiene

La residenza nel Comune di Benevento.

Tempi e scadenze

La dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione. La registrazione della dichiarazione anagrafica avviene entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio.

La verifica dei requisiti avviene entro 45 dal ricevimento dell'istanza. Il controllo riguarda sia i requisiti documentali che l’effettiva dimora abituale del cittadino. L’accertamento anagrafico viene effettuato con le seguenti modalità: passaggio di un incaricato della Polizia Municipale che verificherà la sussistenza dei seguenti elementi: La richiesta si considera accolta se, entro 45 giorni dalla ricezione, l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti in applicazione dell’istituto del silenzio assenso. Pertanto, a decorrere dal giorno della presentazione della documentazione il cittadino potrà ritenersi residente presso il nuovo indirizzo. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli art. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.

Quanto costa

le richieste sono gratuite

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Ulteriori informazioni

Ufficio Anagrafe

L’Uffico risponde telefonicamente nei giorni feriali, lunedì mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e martedì e giovedì, dalle ore 9: 00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30.

Tel. 0824 772805 e 772809

PEC: anagrafeimmigrazioni@pec.comunebn.it

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 03/04/2025


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