A chi è rivolto
l servizio è rivolto ai cittadini e alle cittadine che hanno residenza nel Comune di Benevento che hanno celebrato matrimonio presso il Comune di Benevento o hanno il proprio matrimonio trascritto nel Comune di Benevento in quanto celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.
Descrizione
Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
La richiesta può essere presentata presso:
Il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
Il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
Il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
FASE ISTRUTTORIA
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzi-one di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter con-cludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio matrimoni stabilisce la data della re-dazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
REDAZIONE DELL'ACCORDO
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente ac-cordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di iden-tità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedi-mento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
CONFERMA DELL'ACCORDO
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matri-moni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazi-one che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla man-cata conferma dell'accordo.
Come fare
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Cosa serve
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compile apposite modulistica.
- É necessario che ciascuno dei coniugi compile apposite modulistica.
Cosa si ottiene
Con la firma dell'accordo si ottiene:
La separazione;
Il divorzio;
La modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
L'accordo di separazione e divorzio produce effetti solo se confermato.
Tempi e scadenze
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data della sottoscrizione della conferma dello stesso.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è necessario l'atto di conferma: con la sottoscrizione del primo atto si producono gli effetti dichiarati.
Quanto costa
Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16,00 che deve essere corrisposto prima della redazione dell'accordo.
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio
Ulteriori informazioni
L’ufficio risponde telefonicamente nei giorni feriali, lunedì mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13,00, e martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13,00 e dalle 15,30 alle 17,00.
Condizioni di servizio
Contatti
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