Servizi Sanitari

  • Servizio non attivo

Autorizzazioni - SCIA strutture sanitarie


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Descrizione

La realizzazione di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie è soggetta ad autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, art. 8-bis, art. 8-ter. e della Deliberazione della Giunta regionale 31/12/2001, n. 7301.

La realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie comprende, oltre alla costruzione di nuove strutture, gli ampliamenti di strutture già esistenti ed autorizzate, compresi:

- l'aumento del numero dei posti letto rispetto a quelli già autorizzati;

- l’attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate;

- la trasformazione di strutture già esistenti;

- la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati;

- la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;

- il cambio d’uso degli edifici o di parti di essi, finalizzato ad ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie;

- il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.

Fermi restando i requisiti specifici minimi (strutturali/tecnologici/organizzativi) previsti dalla legislazione vigente, e attestati dalle competenti Commissioni istituite presso l'ASL e la regione Campania, l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie e l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie di nuova realizzazione è rilasciata dal Comune nell'esercizio delle proprie competenze in materia di procedimenti ex DPR 6 giugno 2001, n. 380 e nel rispetto delle specifiche norme regolamentari vigenti.

Il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alla realizzazione è subordinato alla favorevole conclusione della pratica edilizia, debitamente attestata dal servizio comunale competente. Il titolare dell'autorizzazione alla realizzazione per struttura sanitaria e socio sanitaria, ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio, deve presentare la relativa istanza al Comune una volta terminati i lavori e prima dell'effettivo esercizio della struttura. L'autorizzazione è subordinata alla regolare esecuzione dei lavori /collaudo finale e, laddove richiesto, al rilascio del certificato di agibilità.

L'autorizzazione all'esercizio per strutture sanitarie e sociosanitarie di nuova realizzazione non soggette alla preliminare autorizzazione alla realizzazione (studi odontoiatrici, medici, chirurgici, eroganti prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche di particolare complessità o che comportino rischio per la sicurezza del paziente), laddove la realizzazione della struttura comporti l'esecuzione di lavori soggetti a procedimento autorizzativo comunale (concessione edilizia, DIA), è subordinata alla favorevole conclusione della pratica edilizia, debitamente attestata dal servizio comunale competente, nonché alla regolare esecuzione dei lavori /collaudo finale e, laddove richiesto, al rilascio del certificato di agibilità.

Contestualmente all'istanza per l'autorizzazione sanitaria all'esercizio per struttura di nuova realizzazione, deve essere avviato il procedimento edilizio prescritto per la specifica tipologia dell'intervento.

L'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie è rilasciata su parere favorevole della sola Commissione istituita presso l'ASL in ordine al possesso dei requisiti minimi previsti.

Come fare

Tutte le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma Sportello Unico Digitale (SUD) accessibile al seguente link: https://sud.comune.benevento.it/WEB_SUD_BENEVENTO/

Sul portale sono contenute tutte le informazioni utili per presentare l’istanza.

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE, ALL’ESERCIZIO , ALLA TRASFORMAZIONE ED ALL’AMPLIAMENTO DI STRUTTURA SANITARIA COME PREVISTO DALLA DGRC 7301/2001

L’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie e l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie di nuova realizzazione, nonché l’autorizzazione all’ampliamento ed alla trasformazione è rilasciata dal Comune a seguito di istruttoria nonché di verifica dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, e attestati dalle competenti Commissioni istituite presso l'ASL.

Ai sensi della DGRC n. 7301 del 31.12.01 sono soggette ad autorizzazione:

- le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale;

- le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuo c/o diurno;

- le strutture sanitarie e/o socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e/o semiresidenziale.

Ulteriori approfondimenti

Strutture soggette all'autorizzazione alla realizzazione

È soggetta ad autorizzazione alla realizzazione la realizzazione di (Deliberazione della Giunta regionale 31/12/2001, n. 7301) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

attività specialistiche ambulatoriali mediche e chirurgiche

attività specialistiche ambulatoriali odontoiatriche

attività di medicina di laboratorio

attività di anatomia patologica

attività di medicina trasfusionale

centri erogatori di prestazioni di diabetologia

attività di diagnostica per immagini

attività di radioterapia

attività di medicina nucleare in vivo

attività ambulatoriale di riabilitazione

attività di dialisi

attività di terapia iperbarica

centri di salute mentale

consultori familiari

presidi ambulatoriali per la prevenzione e il trattamento delle tossicodipendenze.

strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuo c/o diurno

strutture sanitarie e/o socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e/o semiresidenziale:

presidi di riabilitazione estensiva per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali

presidi per la tutela della salute mentale (centri diurni psichiatrici, day hospital psichiatrici e strutture residenziali psichiatriche)

strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti

residenze sanitarie assistenziali

centri residenziali per cure palliative.

Strutture non soggette all'autorizzazione alla realizzazione

Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione ma alla sola autorizzazione all'esercizio (Deliberazione della Giunta regionale 31/12/2001, n. 7301):

gli studi odontoiatrici, medici, di altre professioni sanitarie e quelli per l'esercizio dell'attività libero professionale nei quali il medico esercita la propria attività, comprensiva anche quella di diagnostica strumentale, svolta esclusivamente nei confronti dei propri pazienti a scopo di accertamento diagnostico complementare all'attività clinica

le strutture pubbliche.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana.

Le strutture devono inoltre rispettare i requisiti minimi generali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1997, dalla Deliberazione della Giunta regionale 31/12/2001, n. 7301, dalle specifiche norme nazionali, regionali e locali e, per la prevista parte di competenza, dalle disposizioni internazionali.

Documenti

Occorre presentare Richiesta di Autorizzazione ai sensi DGRC n. 7301 del 31.12.01 e versamento diritti di istruttoria e segreteria, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Campania (modello AReal o Aeser).

SCIA PER L’APERTURA, IL TRASFERIMENTO, L’AMPLIAMENTO DI STUDI MEDICI, ODONTOIATRICI E ALTRE PROFESSIONI SANITARIE NON INVASIVE O POCO INVASIVE

Ai sensi del DCA 99/2019, come rettificato dal DCA 107/2019 sono soggetti a SCIA gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, singoli od associati, polimedici o società tra professionisti che effettuano prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minore invasività (Allegato 1 al DCA 107/2019- Elenco prestazioni soggette a SCIA).

Il titolare dello studio professionale è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta, la temporanea sospensione dell’attività per periodi superiori ai sei mesi, nonché la definitiva cessazione della stessa.

Gli Studi professionali associati o le Società tra professionisti sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenuta nella composizione dell’associazione.

DICHIARAZIONE PERMANENZA REQUISITI AI SENSI DELLA DRGC 7301/2001

Le strutture sanitarie soggette ad autorizzazione all’esercizio nonché gli studi professionali, ambulatori odontoiatrici, medici ed esercenti le altre professioni sanitarie, sono tenute con cadenza triennale, ai sensi dell’art. 3 della DRGC 7301/2001, nonché ai sensi dell’art. 11 dell’ Allegato A del DCA n. 99 del 4.12.2019 e s.m.i.

I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria inviano al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza dei possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti con la DGRC n. 7301/01 e s.m.i..

Il Comune, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione, può effettuare in qualsiasi momento verifiche ispettive tese all'accertamento della permanenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER AMBULANZE

L'autorizzazione sanitaria per trasporto infermi e infortunati, sia per autoambulanze ad uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro, che per le autoambulanze ad uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo, è rilasciata dall'autorità comunale, in qualità di Autorità Sanitaria Locale.

L'autorizzazione è subordinata, oltre che alla verifica del possesso dei requisiti tecnici e amministrativi delle autoambulanze di cui ai Decreti del Ministero dei Trasporti nn. 553 del 17 dicembre 1987, 487 del 20 novembre 1997 e 137 del 01 settembre 2009, e dei requisiti sanitari accertati dalla competente ASL, alle ulteriori seguenti condizioni:

- Possesso della licenza comunale di esercizio per le autoambulanze ad uso di terzi per servizio di noleggio con conducente;

- Iscrizione nel Registro regionale del volontariato organizzato per le associazioni di volontariato aggiornata alla data di presentazione dell'istanza;

- Assolvimento degli obblighi in materia assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi, dei mezzi e del personale anche volontario che svolge attività non retribuita;

- Conformità dei locali adibiti a rimessaggio alle norme edilizie ed urbanistiche, nonché alle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie e quanto altro prescritto dalla normativa al riguardo.

AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER STUDI ED AMBULATORI VETERINARI, CLINICHE, CASE DI CURA ED OSPEDALI VETERINARI, LABORATORI ANALISI VETERINARI, AMBULANZE VETERINARIE

La realizzazione di strutture sanitarie per studi e ambulatori veterinari,cliniche, case di cura veterinaria, ospedale veterinario, laboratorio veterinario di analisi è disciplinata dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 19 aprile 2006 n. 459 che definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie.

Le strutture veterinarie pubbliche e private vengono classificate come:

STUDIO VETERINARIO: struttura ove il medico veterinario, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale Lo studio assume la denominazione di associato quando due o più medici veterinari esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni. Nel caso di accesso degli animali tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria.

AMBULATORIO VETERINARIO: struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l’accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell’ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario.

CLINICA VETERINARIA- CASA DI CURA VETERINARIA: struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera. Deve essere individuato un direttore sanitario.

OSPEDALE VETERINARIO: struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull’arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario e dei servizi di diagnostica di laboratorio. Deve essere individuato un direttore sanitario.

AUTORIZZAZIONE IMPIANTI DI BALNEAZIONE

Per avviare la balneazione presso le piscine ad uso pubblico è necessario richiedere autorizzazione alla balneazione al Comune che, compiuta l’istruttoria e a seguito di parere della competente ASL rilascia tale autorizzazione valevole per la stagione in corso.

Dal punto di vista igienico l’agibilità delle piscine è subordinata alla osservanza di norme e condizioni di uso che principalmente concernono l’affluenza dei bagnanti, le modalità di esecuzione e di esercizio degli impianti di depurazione e la entità del ciclo di rinnovo dell’acqua nel bacino.

Modalità Operative:

Si avvisano gli utenti che tutte le istanze peri servizi Sanitari (Autorizzazione Unica, SCIA, Comunicazioni) e le relative comunicazioni (Integrazione Documentale, Inizio e Fine Lavori, Agibilità, Comunicazione di Pagamento Oneri o Sanzioni) devono essere inoltrate tramite l’apposita piattaforma telematica SUD (Sportello Unico Digitale).

Al primo accesso è richiesto di registrarsi al portale (cliccare su Registrati). Al momento della registrazione è richiesto il caricamento della scansione di un documento di identità in corso di validità e la sottoscrizione di un Contratto di Servizio.

Entrambi i documenti devono essere firmati digitalmente in modalità CaDes (.p7m). L’avvenuta attivazione è comunicata alla PEC inserita all’atto della registrazione. Solo dopo aver ricevuto la convalida alla richiesta di registrazione l’accesso avviene tramite identificativo digitale (SPID).

N.B.: per qualsiasi difficoltà o anomalia in fase di registrazione è sempre possibile richiedere assistenza accedendo al ticket dal tag Supporto.

L'istanza può essere presentata online utilizzando la propria identità digitale attraverso l'utilizzo del pulsante "Accedi al Servizio".

Cosa serve

Per accedere alla piattaforma è necessario possedere lo SPID o la CIE che consentiranno la registrazione ed il successivo utilizzo della piattaforma.

La documentazione e la modulistica necessaria è reperibile sullo Sportello Unico Digitale (SUD)

  • spid
  • cie

Cosa si ottiene

Ad attestazione di aver correttamente inoltrato la domanda di autorizzazione ed i relativi allegati, occorre conservare la ricevuta di consegna della PEC ed il numero di protocollo che sarà inviato dalla Segreteria del SUAP in risposta alla PEC medesima.

Nel caso vengano riscontrate irregolarità o carenze, nei casi in cui le problematiche siano risolvibili verrà inviata una richiesta di integrazione della documentazione inoltrata, altrimenti in caso di palese carenza dei requisiti di legge verrà comunicato il diniego.

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2).

Tempi e scadenze

Consultare la Delibera della Giunta della Regione Campania DGRC n. 7301 del 31.12.01 - “Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione alla realizzazione e dell’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione".

Quanto costa

Con delibera di G.C. n. 249/2024 sono stati approvati i diritti di istruttoria e di segreteria

È necessario pagare i Diritti di Istruttoria e di Segreteria tramite la piattaforma PagoPA secondo le indicazioni fornite dall’applicativo.

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Ulteriori informazioni

Funzionario Responsabile Dott.ssa Claudia Capuano

Orari:

Martedì dalle 15:30 alle 17:30

Mercoledì dalle 09:30 alle 12:30

Giovedì dalle 15:30 alle 17:30

Venerdì dalle 09:30 alle 12:30

Link per la modulistica:

https://sito.regione.campania.it/sanit%e0/delibere/requisiti_minimi/indice.htm

https://local.publisys.it/WS_Aggiorna/MODSUD/CAMPANIA/MODULISTICA/index_Suap.html#

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Servizi Sanitari
Ufficio Servizi Sanitari

Piazzale Iannelli, Benevento

T: 0824 772 505-515

PEC: affarigenerali@pec.comunebn.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il 07/04/2025


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